• L’art. 7.2.b del bando prevede l’allocazione del 40% del budget in attività rivolte a favorire la transizione digitale. Cosa s’intende
Secondo le Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 2: Dalla Ricerca all’impresa, i finanziamenti del PNRR devono concorrere a:
– migliorare le prestazioni digitali sintetizzate dall’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI);
– favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali;
– migliorare la connettività anche tramite reti di telecomunicazione ad altissima capacità a costi sostenibili;
– favorire l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, in particolare delle piccole e medie.
Nell caso specifico di un Ecosistema dell’Innovazione, l’investimento deve contribuire al raggiungimento di obiettivi Digital per almeno per il 40% della spesa.
Indicazioni per la compilazione della proposta progettuale per i bandi a cascata:
1) Nell’allegato A, SEZIONE 2. DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO
  1. PROPOSTA PROGETTUALE al punto A.4:
A.4 Priorità trasversali e Vincolo DIGITAL (concorre all’attribuzione del punteggio relativo al Criterio 7 dell’Art. 12 del Bando)
Descrivere come il progetto favorisca la transizione digitale, garantendo contestualmente il rispetto del contributo all’obiettivo digitale (cd. Tagging), individuati dall’art.18 par. 4 lettera f) del Regolamento (UE) 2021/241, e come le relative spese concorrono al conseguimento del vincolo DIGITAL oltre al rispetto delle priorità trasversali
2) Nella colonna E del budget del Gant template deve essere indicato se ciascuna attività concorre o meno al tagging digitale.
  • Il bando è riservato solo ad aziende che risiedono nel territorio umbro?
Come definito nell’art.3 del bando, il territorio di riferimento dell’azione sono le regioni direttamente coinvolte nell’Ecosistema che hanno incluso nelle Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 gli ambiti individuati dal presente bando, ovvero, nella fattispecie, la regione Umbria.
(https://www.regione.umbria.it/documents/18/25530698/Strategia+S3_maggio+22_DEF.pdf/)
In base all’Art 6 bando, ai fini della partecipazione in modalità singola il soggetto proponente, che non può essere un OdR, deve avere la sede legale o operativa nel territorio di riferimento o essere disposto ad attivarla entro la data di avvio delle attività. Ai fini della partecipazione in modalità collaborativa, il raggruppamento deve indicare un soggetto proponente, che non può essere un OdR, che deve avere la sede legale o operativa nel territorio di riferimento o che sia disposto ad attivarla entro la data di avvio delle attività. Possono partecipare come eventuali partner di raggruppamenti anche soggetti con sede in altre Regioni o OdR. In ogni caso, un solo OdR può partecipare come partner ad un raggruppamento per una quota di costo non superiore al 30% e non inferiore al 10% del valore complessivo della proposta progettuale.
  • In caso di partenariato è possibile coinvolgere Università che già partecipano al progetto VITALITY? Possono essere coinvolte altre che invece fanno parte di altri progetti PNRR? E i centri di ricerca?
Come definito nell’art. 6 del Bando, possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:
– le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), in modalità singola o collaborativa;
– le Grandi Imprese (GI), in modalità collaborativa a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno una MPMI;
incluse imprese estere, che non siano già coinvolte in qualità di HUB, SPOKE o Soggetti Affiliati dell’Ecosistema VITALITY. Inoltre, HUB, SPOKE e affiliati non potranno essere coinvolti come soggetti fornitori di servizi e di materiali.
Gli ODR, quali ad esempio le Università che partecipano a Ecosistema VITALITY come SPOKE o Soggetti Affiliati non possono partecipare nemmeno come partner ai bandi a cascata.
La partecipazione di imprese e centri di ricerca (ODR) ad altri progetti finanziati nell’ambito del PNRR non costituisce motivo di esclusione alla partecipazione al presente bando, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, in base al quale “i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione Europea. Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento dell’UE (fondi strutturali e PNRR) è quindi consentito, a patto che queste non coprano gli stessi costi.
  • Ci sono dei limiti di spesa per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale?
Fermi restando gli importi minimi e massimi finanziabili attraverso i bandi a cascata (Art 5 del bando), non sono previsti limiti di spesa per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Inoltre, l’art. 9 del bando prevede che l’intensità dell’aiuto sarà calcolata tenendo conto della tipologia del beneficiario e della tipologia di attività, come di seguito indicato:

  • Cosa prevede il bando in merito ai Diritti proprietà intellettuale?
I Diritti proprietà intellettuale restano in capo ai partecipanti al bando.
L’art. 6 del bando prevede che l’Atto Costitutivo, sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto delegato munito di apposita procura, di tutti i partner di progetto dovrà prevedere espressamente l’accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.
In particolare le LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DESTINATE AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI SISTEMA MISSIONE 4 – COMPONENTE 2 richiedono il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, con particolare riferimento alla “valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario”, in conformità ai principi “Open science” e “FAIR Data”.
  • È prevista una rendicontazione minima per il primo trimestre? È previsto un anticipo?
Non è prevista una rendicontazione minima per il primo trimestre.
Secondo quanto previsto dall’art 14 del Bando, il capofila/beneficiario dovrà trasmettere allo SPOKE 9/10 trimestralmente, o secondo la tempistica comunicata dallo SPOKE 9/10:
– il Rendiconto di progetto, comprensivo dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e registrate tramite il sistema informatico adottato nel periodo di riferimento di cui alle lettere b) e c) e con elenco della documentazione probante la spesa;
– la Relazione tecnica di avanzamento lavori di progetto con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target raggiunti intermedi e finali, di cui alla lettera a).
Non è previsto un anticipo sulla spesa. L’Art 15 del bando definisce le Modalità di erogazione del contributo, prevedendo che lo SPOKE, dopo avere effettivamente ricevuto l’erogazione dall’HUB, si impegni a trasferire il contributo pubblico maturato in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto, in seguito al controllo e validazione delle stesse con le modalità sopraindicate e sino a un massimo del 90% del contributo complessivo del singolo beneficiario, assegnato ai sensi dell’art. 9 del presente Bando.
L’erogazione finale (pari al 10%) è disposta, sempre previa erogazione allo SPOKE da parte dell’HUB, a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dallo SPOKE 9/10 con il supporto della Commissione di Valutazione, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il progetto, che dovrà essere trasmessa dal Capofila o dal soggetto beneficiario unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura precedentemente descritta . Ogni erogazione dell’agevolazione è preceduta dalla verifica: – della regolarità contributiva (DURC) e fiscale, – del rispetto della normativa antimafia; – dell’assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali; – dell’assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria. In caso di DURC irregolare o di carichi fiscali pendenti, lo SPOKE 9/10 sospende il pagamento in attesa della regolarizzazione.
  • Come avviene la revisione delle spese?
Il rendiconto di progetto dovrà essere accompagnato dalla verifica e dall’attestazione da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali incaricati dal capofila/beneficiario, che certifichi le spese sostenute, la congruenza delle stesse rispetto al progetto, i rendiconti e ne attesti la coerenza rispetto alle regole del Bando, con relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Lo SPOKE, anche con il supporto di apposite commissioni costituite, potrà effettuare monitoraggi e controlli, sia tecnico scientifici che amministrativo contabili, in qualsiasi momento al fine di garantire la regolarità delle spese sostenute e delle attività svolte (art. 15 del bando).
Tra le spese ammissibili definite nell’art 8 sono previsti “i costi gestionali e amministrativi, a copertura dei soli costi di auditor/revisori esterni condotto da personale indipendente e specializzato, iscritti nel registro dei revisori legali che certifichi le spese sostenute e i rendiconti, nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione in essere, mediante una relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. I costi della suddetta voce saranno rendicontati a costi reali e non potranno essere superiori al 10% del costo del personale”.
  • Saranno privilegiate le ricerche che insistono su attività già in corso, realizzate dall’Università di Perugia o dagli altri soggetti affiliati sulle tematiche di interesse degli spoke 9 e 10?
Come previsto dall’Art. 12, criterio 2 del bando, verranno assegnati fino ad un massimo di 15 punti sulla base della coerenza con le vocazioni scientifiche ed economiche degli SPOKE dell’Ecosistema VITALITY e con le attività di ricerca ivi intraprese. Maggiore la coerenza, più alto è il punteggio.

· Ipotizzando di presentare una proposta come “micro/piccola impresa” in “ricerca industriale” o “sviluppo sperimentale” e che la percentuale non coperta dalle spese rimborsate alle aziende sarà quindi rispettivamente del 20% e del 40%, chiedo se queste percentuali possono essere coperte dal lavoro di una persona.

La risposta è affermativa: il cofinanziamento, al pari di tutte le spese ammissibili (come definite dall’art.8) può essere garantito anche sotto forma di spese di personale specificamente destinato a realizzare il progetto (secondo i costi standard previsti in base al profilo della risorsa impiegata in misura non superiore al 70% delle spese totali).

Si consideri inoltre che, secondo a quanto previsto dall’art.9 del bando, nel caso di una Micro/piccola impresa, l’intensità dell’aiuto sarà così definita:

– nel caso di partecipazione in modalità singola

· per attività Ricerca industriale il 70% delle spese sostenute;

· per attività di Sviluppo Sperimentale il 45% delle spese sostenute.

– Nel caso di partecipazione in modalità collaborativa, ossia con la partecipazione anche di un’altra micro, piccola o media impresa e/o di un Organismo di Ricerca e della diffusione della conoscenza (OdR), l’intensità dell’aiuto comporterà una maggiorazione rispettivamente del 10% (Ricerca industriale) o del 15% (Sviluppo di Sviluppo Sperimentale), fino ad arrivare:

· per attività Ricerca industriale all’80% delle spese sostenute;

· per attività di Sviluppo Sperimentale al 60% delle spese sostenute.

· Vorrei conferma di quanto previsto dall’articolo 15 del bando sulla modalità di erogazione del finanziamento ossia che l’azienda dovrà anticipare le spese rimborsabili.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del bando, si consideri che l’erogazione del contributo avverrà attraverso il meccanismo del SAL- Stato avanzamento lavori, ossia in base a rendicontazioni finanziarie periodiche delle spese sostenute e in base a al raggiungimento dei milestone e target previsti. Le spese relative al primo trimestre di attività saranno interamente anticipate dai soggetti beneficiari; in base alle spese sostenute e rendicontate nel primo trimestre, sarà disposto il pagamento della tranche successiva, in percentuale all’intensità dell’aiuto accordata all’azione. Tale meccanismo si ripeterà in occasione di ciascuna rendicontazione trimestrale, fino ad arrivare un massimo del 90% del contributo complessivo per ciascun beneficiario, poiché l’erogazione finale (pari al 10%) è disposta, sempre previa erogazione allo SPOKE da parte dell’HUB, a conclusione del progetto.

In merito alla “Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (All. G1 o G2)”, i requisiti relativi al fatturato dell’ultimo esercizio e relativi al patrimonio netto devono essere rispettati contemporaneamente o è sufficiente il rispetto di uno dei due?

Prioritariamente l’impresa deve dimostrare che il costo del progetto è inferiore al 50% del fatturato dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato (primo requisito).

Qualora l’impresa intendesse partecipare al bando presentando un progetto il cui costo è superiore al 50% dell’ultimo fatturato, è tenuta a dimostrare che il proprio patrimonio netto (voce A dello Stato Patrimoniale passivo) è superiore al costo del progetto soggetto (secondo requisito).

Il mancato rispetto del primo requisito non pregiudica la partecipazione al progetto, a condizione che il secondo requisito sia rispettato. Se un partner non rispettasse né il primo né il secondo requisito, questo comporterebbe la non eligibilità dell’intera proposta.

 

L’allegato G2 deve essere compilato solo nei seguenti casi:

– start up innovativa costituita da non più di 60 mesi;

– soggetti senza bilanci depositati;

– soggetti non obbligati alla redazione o al deposito di bilancio.

Nel caso di RTI, i requisiti relativi al fatturato dell’ultimo esercizio e al patrimonio netto devono essere soddisfatti da ogni singolo partecipante rispetto all’importo complessivo di progetto o alla parte di progetto di ogni singolo partecipante?

Nel caso di progetti presentati in modalità collaborativa (attraverso la costituzione di RTI, ATI, ATS o altra forma riconosciuta dallo Stato Italiano), i requisiti relativi al fatturato dell’ultimo esercizio e al patrimonio netto devono essere soddisfatti da ogni singolo partecipante con riferimento alla quota di progetto di cui è responsabile (costo del progetto soggetto).

Per poter usufruire del beneficio della maggiorazione per collaborazione (come definito dagli artt. 6 e 9 del bando), le imprese devono partecipare con una percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 70% del costo dell’intero progetto (costo totale del progetto).

Cosa si intende con la sigla PM Tabella punto C.1.1 Allegato A?

 

La Tabella indicata al Punto C.1.1. dell’Allegato A mira ad offrire una visione complessiva della distribuzione nel tempo dei principali Work packages in cui sarà articolata l’azione. La sigla PM fa riferimento a Person/Months (mesi di lavoro di una persona): è necessario indicare quanti mesi di lavoro si prevede che siano necessari per la realizzazione di ciascun Work package (con l’indicazione del Work Package Leader nel caso di progetti realizzati in modalità collaborativa).

Tali informazioni dovranno essere coerentemente riportate e ulteriormente dettagliate

– nel file excel “Allegato_B_piano_economico finanziario.xls

– nel file excel “Cronoprogramma”.

 

È prevista una tempistica entro la quale va sottoscritto il contratto d’obbligo? Ad esempio entro 2 mesi dall’assegnazione del contributo?

 

Non è esplicitamente indicata una tempistica entro la quale va sottoscritto il contratto d’obbligo. Tuttavia, l’Art. 13 del bando recita:I beneficiari assegnatari di finanziamento del presente Bando dovranno garantire la piena attuazione del progetto così come approvato, assicurando l’avvio tempestivo delle attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nel rispetto della tempistica prevista

Come indicato all’articolo art. 5 del bando, “La durata di realizzazione dei progetti non potrà essere inferiore ai 12 mesi e superiore ai 15 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d’obbligo. Potrà essere richiesta, con opportuna motivazione, un’ulteriore estensione per un massimo di 3 mesi. I progetti dovranno comunque concludersi non oltre il termine fissato per la conclusione del programma VITALITY”.

Tutto ciò premesso, una volta conclusa con esito positivo la fase di valutazione, la sottoscrizione del contratto d’obbligo è preceduta da una fase di negoziazione, la cui durata dipenderà sia dal tempo necessario ai partner per avviare operativamente le attività, sia dai tempi necessari allo Spoke per espletare le procedure amministrative del caso.

Riguardo all’allegato B- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO con la sigla MM si intende il numero di personale coinvolto nella specifica attività?

 

La sigla MM indicata nel Piano economico finanziario indica i MESI di durata di ciascuna Attività (Task) che afferiscono alla stesso WP.  È necessario indicare anche la distribuzione di ciascuna Attività tra i diversi partner e se si tratti si attività di Ricerca Industriale (RI) o Sviluppo Sperimentale (SS), avendo cura di rispettare le percentuali massime indicate nella tabella riportata all’art. 9 del bando.

 

Tra i modelli del foglio 2 troviamo oltre il foglio denominato budget EPR, cosa si intende con tale sigla?

 

Con la sigla EPR si fa riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca (di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, o l’università e le istituzioni universitarie italiane statali, Linee guida per le rendicontazione degli investimenti alle infrastrutture di ricerca destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema – Missione 4 Componente 2).

Nel caso in oggetto, il foglio Excel 2.d del Piano Economico Finanziario sarà compilato nel caso della partecipazione di un ODR – Organismo di Ricerca e della diffusione della conoscenza, come ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati. I suddetti requisiti, previsti per l’OdR, saranno verificati all’interno dello Statuto/Atto costitutivo.

 

Il rendiconto del progetto deve essere effettuato obbligatoriamente ogni 3 mesi? Quindi se il progetto dura 15 mesi, il proponente dovrà presentare necessariamente n.5 SAL, è corretto?

Sì, è corretto: è prevista una rendicontazione ogni 3 mesi. Si veda a tal proposito la risposta alla FAQ 10 – Modalità di erogazione del finanziamento.

I moduli E, F, G1, H, devono essere compilati a video e firmati con firma digitale forte. Si chiede di indicare le modalità di firma, ovvero il proponente dovrà accedere direttamente alla piattaforma e apporre la firma digitale? Cosa si intende per firma digitale forte? In caso di aggregazione, ogni partner deve seguire la suddetta procedura?

 

Come definito dall’art. 10 del bando, tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma CadES e caricati sulla piattaforma in formato .p7m., pertanto tutti gli allegati devono essere compilati a video e firmati con firma digitale forte; ciò significa che non saranno accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.

Nel dettaglio, è necessario allegare:

PER PROPOSTA

  1. Descrizione progetto (All. A)
  2. Piano economico-finanziario (All. B)
  3. Cronoprogramma di spesa (All. C)
  4. Dichiarazione attestante la natura dell’OdR (All. D)
  5. Impegno alla costituzione del raggruppamento (RTI/ATI/ATS o altra forma riconosciuta dallo Stato italiano) solo per progetti in collaborazione (All. E)

PER OGNI BENEFICIARIO

  1. Modello domanda di finanziamento (All. F)
  2. Affidabilità economico-finanziaria (All. G1 o G2)
  3. Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (All. H)

  

A tal fine si noti che:

  • l’allegato D deve necessariamente essere compilato e firmato solo nel caso della partecipazione di un OdR;
  • l’allegato E deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato di ciascun partner solo nel caso di progetti in collaborazione;
  • nel caso di progetti in collaborazione gli allegati F, G, H, devo essere firmati singolarmente da ciascun partecipante al raggruppamento (una firma per ogni partecipante al raggruppamento);
  • l’allegato F deve essere firmato singolarmente da ciascun partecipante al raggruppamento e perfezionato con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro (riportare annullamento numero seriale nella prima pagina dell’allegato F).

L’Università degli studi di Perugia, essendo uno SPOKE, non può essere coinvolto come fornitore, ma può partecipare quindi come partner del progetto presentato in modalità collaborativa, oltre alla presenza di una MPMI?

 

No, l’Università degli Studi di Perugia partecipa in qualità di Spoke 9 e Spoke 10: in nessun caso può partecipare in qualità di partner delle proposte presentate.

Come definito nell’art. 6 del bando “Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:

– le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), in modalità singola o collaborativa;

– le Grandi Imprese (GI), in modalità collaborativa a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno una MPMI;

incluse imprese estere, che non siano già coinvolte in qualità di HUB, SPOKE o Soggetti Affiliati dell’Ecosistema VITALITY. Inoltre, HUB, SPOKE e affiliati non potranno essere coinvolti come soggetti fornitori di servizi e di materiali” (si veda elenco a pag. 3 del bando).

 

Se un’impresa è proponente in un progetto per uno specifico spoke, può essere partner di un altro progetto nello stesso spoke o in altri spoke?

 

Come indicato nell’art. 6 del Bando, ogni proponente può sottomettere una sola candidatura. I partner possono partecipare a più progetti. Questo comporta che:

  • l’azienda A non può essere proponente/capofila di due progetti, pena l’inammissibilità della proposta;
  • se l’azienda A è capofila di una proposta nella quale B è partner, B può presentare un’altra proposta in qualità di capofila, con (o senza) il soggetto A in qualità di partner;
  • I partner possono partecipare a più progetti, senza ulteriori limitazioni;

Ogni Spoke gestisce un proprio bando specifico, tematicamente caratterizzato; la stessa azienda può partecipare come capofila (o come partner) a due bandi emanati da Spoke diversi, posto che sarà valutata la coerenza con le vocazioni scientifiche ed economiche di ciascuno Spoke.

 

Sono previste spese rendicontabili che possono afferire esclusivamente alla ricerca industriale e altre esclusivamente allo sviluppo sperimentale?

 

L’art. 3 del Bando (paragrafo 17-18) definisce le tipologia di attività (e relative di spese ammissibili) che devono essere realizzate per ottenere l’agevolazione.

L’agevolazione viene concessa nei limiti delle percentuali indicate nell’art. 9 del bando. Nei rispetto dei limiti suddetti, la proposta può prevedere una combinazione delle due componenti. Nella formulazione del budget il proponente dovrà specificare se la singola voce di costo sia riferita alla ricerca industriale o allo sviluppo sperimentale (si veda allegato ALLEGATO_B_piano_economico_finanziario.xlsx /foglio 2)

Nel caso di attrezzature, siano esse di tipo analitico o di laboratorio, necessarie alla realizzazione del prototipo di progetto, il costo rendicontato verrà considerato interamente per il calcolo del contributo o in quota parte in base all’ammortamento?

Le attrezzature utilizzate per la realizzazione o l’analisi dei prototipi vengono completamente rendicontati in termini di costo, distinguendoli da attrezzature di produzione, che invece vengono rendicontate in base all’ammortamento e l’uso per la durata del progetto?

 

Come definito nell’Art. 8, sono ammissibili a finanziamento i costi per materiali attrezzature e licenze direttamente imputabili all’attività di progetto.

Per l’acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4 – Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%. Qualora invece i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento degli stessi obiettivi, ma anche ad ulteriori finalità, o dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente all’ammissione a finanziamento, il relativo costo d’acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d’uso effettivamente utilizzata nel programma. Nell’ipotesi di noleggio o leasing delle attrezzature e/o strumentazioni, sono rendicontabili a valere sul progetto i canoni relativi al periodo di utilizzo del bene, limitatamente alla quota capitale.

 

Le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR in materia di ammortamento sono rinvenibili nell’art. 69 par.2 del Regolamento 1303/2013 e nel DPR 22 del 5 febbraio 2018, oltre che alla normativa civilistica di riferimento a cui le Linee Guida del MUR e quelle del MEF (cfr. Circolare n.21 del 14/10/2021, prot.266985) fanno esplicito rinvio.

Nel caso di un’azienda, quale unità di costo devo prevedere per i costi del personale?

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018. Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti per le “Imprese” sono i seguenti:

o Alto, per i livelli dirigenziali (€ 75,00)

o Medio, per i livelli di quadro (€ 43,00)

o Basso, per i livelli di impiegato/operaio (€ 27,00).

Occorre riferirsi ai Costi orari Standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo, indicati nel Decreto interministeriale del MIUR e del MISE 24 gennaio 2018 “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”

Relativamente all’affidabilità economico finanziaria e ai requisiti di progetto, il budget richiedibile è da considerare il beneficio massimo ottenibile o l’importo richiesto?

 

Per Budget del progetto si intende il costo complessivo del progetto, determinato “lato uscite” da tutti i costi necessari per la realizzazione delle attività; tale importo deve essere in pareggio “lato entrate” con la somma tra la parte finanziata dal Bando a Cascata (agevolazione) e il cofinanziamento assicurato dal proponente (e dal/dai partner, se del caso), definito nei limiti delle percentuali indicate dell’art.9 del bando.

Si consideri quanto già espresso nella FAQ 12 riguardo ai requisiti di affidabilità economico-finanziaria (allegato G1 o G2).

Nella stima dei costi per la realizzazione del progetto si considera l’importo al netto dell’IVA?

Come definito dall’art. 8 del bando, “L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR”. I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo (con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali); il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

 

 

 

L’art. 6 del Bando, relativamente ai soggetti beneficiari, determina che: “In ogni caso, un solo OdR può partecipare come partner ad un raggruppamento per una quota di costo non superiore al 30% e non inferiore al 10% del valore complessivo della proposta progettuale”.

Altresì “Per poter usufruire del beneficio della maggiorazione del finanziamento, l’impresa deve partecipare con una percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 70%”.

Con tali condizioni se un’impresa volesse fare un partenariato con due soggetti (capofila+OdR), l’impresa dovrebbe avere una % inferiore al 70 (per la maggiorazione) e l’OdR inferiore al 30%, condizione impossibile da rispettare.

Confermate quindi che un partenariato azienda + Odr non può accedere alla maggiorazione legata alla modalità collaborativa?

 

La maggiorazione per dovuta alla modalità collaborativa spetta a raggruppamenti di due aziende, più eventualmente un OdR.

L’ODR può partecipare accedendo alla maggiorazione per la collaborazione, nel caso di un raggruppamento di due aziende, più l’OdR stesso.

Un raggruppamento composto da una sola azienda e un OdR non da diritto alla maggiorazione per collaborazione.

La partecipazione degli ODR è incentivata poiché tali soggetti vedono riconosciuti il 100% dei costi sostenuti per la partecipazione al progetto (si veda tabella art 9. del bando) e la loro partecipazione va a diminuire la quota di risorse proprie che il proponente (o il partenariato, nel caso di due aziende) deve garantire per co-finanziare l’azione.

Un solo OdR può partecipare come partner ad un raggruppamento per una quota di costo non superiore al 30% e non inferiore al 10% del valore complessivo della proposta progettuale.

Rispondendo al caso specifico posto dalla domanda, il proponente parteciperà con un budget pari (al massimo) al 70% dell’intero progetto, l’ODR parteciperà con un budget pari (al massimo) al 30% del budget.

 

 

Nel file Allegato A è possibile inserire delle note a piè pagina per i riferimenti di letteratura o brevettuali, se si questi contribuiscono al numero dei caratteri massimo? É possibile inserire tabelle? Se sì il conteggio dei caratteri come viene fatto, allo stesso modo che se fosse senza tabella?

Nei vari i punti del file Allegato A in cui viene riportato Max TOT carattere spazi inclusi tale indicazione è da intendersi come comprensiva di eventuali note a piè di pagina e/o tabelle.

 

 

É possibile compilare la domanda da un soggetto delegato (società di consulenza)? Nel manuale di presentazione della domanda viene indicato solo di inserire i dati del delegato e non anche un allegato relativo alla delega, quindi deve essere presentato un modello di delega? Se sì, esiste un fac-simile del modello di delega? Dove possiamo trovarlo? In questo caso una volta generata la domanda quest’ultima deve essere sempre firmata dall’impresa partecipante (capofila) o anche dal soggetto che l’ha compilata/delegato (società di consulenza)?

 

 

Come indicato negli artt. 6 e 1° del bando, le domande possono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 6, anche per tramite di un delegato del legale rappresentante; in particolare, il soggetto proponente, a pena di irricevibilità, dovrà allegare la seguente documentazione: (…) Impegno alla costituzione del raggruppamento (RTI/ATI/ATS o altra forma riconosciuta dallo Stato italiano) solo per progetti in collaborazione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato di ciascun partner. (All. E).

Qualora il modulo di domanda sia firmato da un delegato del legale rappresentante con limitati e specifici poteri di rappresentanza che non comprendono la presentazione di domande di finanziamento per l’importo che viene richiesto, oppure sia firmato da un soggetto delegato, si richiede atto di incarico per la

sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di contributo corredato dal documento d’identità, in corso di validità, del delegante e del delegato.

Lo Spoke non fornisce un modello precompilato per l’eventuale atto di delega.

 

In caso di progetto in partnership il vincolo del 40% del budget destinato ad attività di digitalizzazione deve essere rispettato da entrambe le aziende?

Sì, il vincolo digital deve essere rispettato da ciascuna azienda del raggruppamento, ciascuna in percentuale alla propria quota di budget.

Si veda prioritariamente la risposta fornita in relazione alla FAQ 1.

Il bando dice che la proposta progettuale dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 47 del DL 77/2021 prevedendo il sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani. Ciò è obbligatorio o facoltativo solo per prendere il punteggio relativo al soddisfacimento delle priorità trasversali (criterio 7 dell’art. 12). Per soddisfare tale vincolo è necessaria la presenza nel team di ricerca selezionato di donne e giovani? Deve essere soddisfatta una percentuale minima? Per giovani fino a che età s’intende? Per avere il punteggio in caso di presentazione in modalità collaborativa, tale criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti?

 

Il tema della partecipazione di donne e giovani è richiamato nel bando all’art. 7, punto 2d, dove si dice “La proposta progettuale dovrà altresì: (…) assicurare una quota pari almeno al 40% delle nuove assunzioni – se previste – necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, ai fini della promozione parità di genere e protezione e valorizzazione giovani”. Pertanto il rispetto di tale vincolo è obbligatorio in caso di nuove assunzioni che siano necessarie per la realizzazione del progetto. Nello specifico delle domande:

– Ciò è obbligatorio o facoltativo solo per prendere il punteggio relativo al soddisfacimento delle priorità trasversali (criterio 7 dell’art. 12).

– Per soddisfare tale vincolo è necessaria la presenza nel team di ricerca selezionato di donne e giovani?

Risposta: No, non è necessaria. Tuttavia, è certamente considerata un fattore positivo.

 

– Deve essere soddisfatta una percentuale minima?

Risposta: No.

 

– Per giovani fino a che età s’intende?

Risposta: Come definito dal DPCM del 7/12/2021, recante le Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, per giovani si intendono le persone che abbiano meno di 36 anni.

 

– Per avere il punteggio in caso di presentazione in modalità collaborativa, tale criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti?

Risposta: Le Priorità trasversali e il Vincolo DIGITAL saranno valutati in relazione alla proposta (e non con riferimento ai singoli beneficiari).

Il bando prevede che la proposta dovrà garantire ai risultati del progetto e relativi dati un accesso aperto al pubblico nel minor tempo possibile. Cosa deve essere fatto per soddisfare tale vincolo? Es. pubblicazioni dei risultati sul sito aziendale? Oppure pubblicazioni su riviste specializzate ecc. Tali azioni dovranno poi essere dimostrate in fase di rendicontazione finale del progetto?

 

Per quanto riguarda gli Obblighi di Informazione, comunicazione e visibilità, si consideri prioritariamente quanto previsto dall’art. 19 del Bando e quanto previsto dalle “Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori” della Missione 4 emanate dal MUR (richiamate nelle premesse al bando). In generale, ogni beneficiario è tenuto a “fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma R&I –VITALITY, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR”.

L’art. 7 (lettera E) del bando fa riferimento all’approccio al processo scientifico e alla diffusione dei risultati della ricerca, allo scopo di “garantire ai risultati dei progetti e ai relativi dati un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio “as open as possible, as closed as necessary”, adottando le migliori pratiche dell’“Open science” e “FAIR Data Management”).

 

Nello specifico delle domande:

Cosa deve essere fatto per soddisfare tale vincolo? Es. pubblicazioni dei risultati sul sito aziendale? Oppure pubblicazioni su riviste specializzate ecc.

Risposta: Si devono attuare, quanto più possibile, le strategie di comunicazione pubblica, come il sito web aziendale, i profili social, le pubblicazioni su riviste scientifiche ad accesso libero, la condivisione dei risultati su banche dati pubbliche, …

 

Tali azioni dovranno poi essere dimostrate in fase di rendicontazione finale del progetto?

Risposta: Non dovrà necessariamente essere oggetto di rendicontazione ma dovrà essere possibile verificare il soddisfacimento degli obblighi di Informazione, comunicazione e visibilità.

L’azienda capofila non ha figure con la qualifica di ricercatore. Può portare a rendicontazione le buste paga del personale amministrativo?

Sì, il personale amministrativo può essere assegnato all’azione di ricerca prevista dal progetto. Si veda a tal proposito la risposta alla FAQ 23.

Quando si conclude Vitality? Potrebbero essere previste proroghe a Vitality e di conseguenza si estenderebbero al termine dei progetti?

Come definito nell’art. 15 del bando, “la durata di realizzazione dei progetti non potrà essere inferiore ai 12 mesi e superiore ai 15 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d’obbligo. Potrà essere richiesta, con opportuna motivazione, un’ulteriore estensione per un massimo di 3 mesi. I progetti dovranno comunque concludersi non oltre il termine fissato per la conclusione del programma VITALITY.” In nessun caso il progetto approvato potrà prevedere una durata superiore ai 18 mesi. Si veda a tal proposito la risposta alla FAQ 14.

 

Si chiede di specificare se il progetto presentato possa coinvolgere più di uno degli ambiti interessati, di cui all’art. 4 del bando, o se invece debba riguardare solo uno di questi.

Ciascuna proposta progettuale presentata deve riguardare un solo ambito.

Considerato che ogni soggetto può sottomettere una sola candidatura in veste di proponente e i partner possono partecipare a più progetti, qualora l’azienda fosse intenzionata a sottoporre proposte in più ambiti di ricerca, questo è possibile solo partecipando in modalità collaborativa

(ad esempio: nella Proposta 1 in ambito X, il soggetto A è proponente e il soggetto B è Partner; nella Proposta 2 in ambito Y, il soggetto B è proponente e il soggetto A è partner).

 

Nel caso la proposta progettuale preveda un partner (micro-impresa) ed un “soggetto terzo abilitante e/o ospitante” (soggetti che a titolo gratuito mettono a disposizione asset e know-how per la realizzazione delle attività progettuali), quest’ultimo può essere considerato come collaborazione e quindi come “Maggiorazione per collaborazione” (15%) tabella riportata nell’articolo 9 del bando?

Perché in questo caso la microimpresa potrebbe arrivare ad una intensità di aiuto del 60%, invece che del 45%.

L’articolo 6 sembrerebbe indicare risposta negativa dove riporta che “l’impresa deve partecipare con una percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 70%”.  Anche la faq 20 sembrerebbe indicare già risposta negativa ma non chiarisce completamente

La partecipazione a titolo gratuito di un soggetto terzo abilitante o ospitante non comporta costi reali che possano essere rendicontati per la realizzazione delle attività: tale partecipazione non da diritto alla maggiorazione per collaborazione.

Per poter usufruire del beneficio della maggiorazione per collaborazione, le imprese devono partecipare in maniera significativa alle attività e ai relativi costi, con una percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese previste.

Nell’allegato A – Descrizione del progetto, cosa si intende per deliverables?

In generale, per deliverables si intendono prodotti (ad esempio documenti, report, ricerche, prototipi, pubblicazioni, etc.) che vengono originati dalle attività del progetto. Un insieme di attività di progetto può portare al rilascio di uno o più deliverables.

Si chiede di indicare i mesi uomo per le varie task, ma se in quei mesi indicati lavorano 1/2 o comunque più persone, dobbiamo indicarlo? E se sì, come?

Sì, si chiede di indicare quante persone per quanti mesi saranno impegnate in una determinata attività (ad esempio, nel caso di 2 persone impegnate in un’attività per 3 mesi, indicare 6).

Per quanto concerne i costi degli addetti, cosa va fornito per la rendicontazione?

Se ci fosse discrepanza tra il costo orario applicato e quello effettivamente previsto dal comparto, come dobbiamo comportarci? Ad esempio, in agricoltura il costo orario dovrebbe e essere più basso di quello indicato della previsione…

Nella stesura del budget occorre riferirsi ai costi del lavoro richiamati nel bando. Si veda a tal proposito la risposta alla FAQ 23.

Ai fini della maggiorazione del contributo di cui all’art. 9 del bando, e in riferimento a quanto riportato nell’art. 6 (“Per poter usufruire del beneficio della maggiorazione del finanziamento, l’impresa deve partecipare con una percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 70%”), si richiede se tale maggiorazione si applichi a tutti i partner di progetto nel caso in cui a partecipare sono 3 Piccole Imprese con suddivisione del budget in cui una delle imprese non raggiunge il 30% (es. 40% – 35% – 25%).

Sì, la maggiorazione per collaborazione si applica qualora almeno uno dei partner partecipi al progetto con una percentuale maggiore o uguale al 30% del budget. Non sarebbe riconosciuta la maggiorazione per collaborazione nel caso, ad esempio, di una distribuzione della spesa definita come segue: 42% – 29% – 29%

In relazione ai costi per servizi di consulenza specialistica di cui all’art. 8 lettera d) si richiede se tali servizi possono essere affidati ad una società terza di cui la proponente detiene una percentuale delle quote sociali inferiore al 25% e per cui non esercita il controllo tramite amministratori.

Come previsto dall’art.8 del bando, “Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese, così come definite dalle “linee guida per la rendicontazione: (…) costi per servizi di consulenza specialistica, purché strettamente funzionali per l’attuazione del progetto di cui il fornitore è già identificato in fase di presentazione della proposta. I servizi in oggetto devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e/o sviluppo di progetto e non di supporto al progetto (es attività di management, rendicontazione, altro)”.

L’affidamento di servizi si deve svolgere nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria: i servizi in oggetto devono essere attivati alle normali condizioni di mercato e non comportare elementi di collusione, assicurando che operazioni tra i contraenti non differiscano da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato (rif. Art. 2, punto 39 bis Regolamento n. (UE) 651/2014).

Che significa “affiliazione” in merito al coordinatore del progetto?

Nel campo affiliazione dell’allegato A bisogna indicare l’azienda di appartenenza del soggetto coordinatore/capofila.

Con riferimento alla partecipazione come ODR ad un vostro bando a cascata per le aziende, il mio ateneo pone come condizione vincolante che può impegnarsi alla costituzione di una ATS, come richiesto nell’allegato E solo a condizione che non sia prevista responsabilità solidale tra i partecipanti (specificandolo nell’allegato E). Volevo sapere se ci sono problemi da parte vostra a riguardo.

 

Nel caso di un progetto presentato in modalità collaborativa, i soggetti aderenti al raggruppamento sono responsabili, in solido, nei confronti dello Spoke per quanto riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del contratto d’obbligo, che sarà sottoscritto dal Capofila in nome e per conto di tutti i partner in caso

di finanziamento. Ferma restando la responsabilità solidale di cui sopra, nei rapporti interni al partenariato ciascuna delle Parti sarà responsabile per le attività di propria competenza.